Obbligo di controllo
Le disposizioni antidoping nell’ambito dello sport svizzero valgono fondamentalmente per tutti gli sportivi membri di una federazione consociata alla Swiss Olympic o a un’associazione facente capo a quest’ultima, per i tesserati di uno dei gruppi in questione, o che prendono parte a competizioni aventi attinenza con tale gruppo.
Atleti in un gruppo di controllo
Gli atleti di levatura nazionale e internazionale sono ripartiti in gruppi di controllo. Devono fondamentalmente notificare ogni trimestre i loro probabili luoghi di permanenza.