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Esenzione a fini terapeutici (EFT)

 
ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2010 saranno in vigore le nuove direttive sulle domande di esenzione a fini terapeutici (EFT) e sulle dichiarazioni di utilizzo (DOU).



L’iter per l’inoltro dipende dall’eventuale appartenenza al rispettivo gruppo di controllo. La federazione competente fornisce informazioni sull’appartenenza a un gruppo di controllo.
 
Ciò significa:
 
  1. Verificare a quale gruppo di controllo si fa riferimento

    --> Panoramica francese)
  2. In Svizzera, dal 1° gennaio 2010, i trattamenti contro l’asma con Salbutamol e Salmeterol, somministrati per via inalatoria non richiederanno una EFT (vedi informazioni DOU).
  3. In genere, in Svizzera, i trattamenti contro l’asma a base di terbutalina e formterolo, somministrati per via inalatoria, necessitano di una domanda di EFT inoltrata a posteriori (eccezione RTP).
  4. Posteriormente = Quando sono disponibili i risultati delle analisi, Antidoping Svizzera richiede una domanda di EFT debitamente compilata. Gli esami medici devono tuttavia essere effettuati prima dell’inizio della terapia.
  5. Anteriormente = La richiesta di EFT, debitamente compilata, dev’essere inoltrata prima dell’inizio della terapia

    (di solito almeno 30 giorni);