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Fondamenti giuridici

 
La lotta contro il doping in Svizzera si basa su numerosi fondamenti di diritto internazionale, pubblico e privato. Qui di seguito viene riportata una breve spiegazione delle norme più importanti.
 
Diritto internazionale
I fondamenti a livello di diritto internazionale relativamente alla lotta svizzera contro il doping sono: la convenzione contro il doping del Consiglio d’Europa del 16 novembre 1989 e la convenzione internazionale contro il doping nello sport della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) del 19 ottobre 2005.
 
Diritto pubblico
Il fondamento a livello di diritto pubblico della lotta svizzera contro il doping è rappresentato dalla legge federale che promuove la ginnastica e lo sport del 17 marzo 1972.
La legge federale prevede all’articolo 11e, cpv. 1 che «le organizzazioni sportive nazionali, l’associazione mantello competente e le organizzazioni responsabili di manifestazioni sportive, le quali sono sostenute in virtù della presente legge, [sono] tenute […] a provvedere, nel loro settore, ai necessari controlli antidoping».
L’articolo 11f , cpv. 1 della legge federale recita inoltre che «chi fabbrica, importa, smercia, dispensa prodotti a scopo di doping o fa da intermediario oppure utilizza su terzi metodi a scopo di doping, […] [è] punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria fino a 100 000 franchi».
 
Diritto privato
Il fondamento a livello di diritto privato della lotta svizzera contro il doping è costituito dalle norme emanate dai diversi soggetti in campo. In questo caso si tratta principalmente di associazioni e fondazioni ai sensi del Codice civile svizzero.