Diritto privato
Il fondamento a livello di diritto privato della lotta svizzera contro il doping è costituito dalle norme emanate dai diversi soggetti in campo. In questo caso si tratta principalmente di associazioni e fondazioni ai sensi del Codice civile svizzero.
L’Agenzia mondiale antidoping (AMA) emette il Programma mondiale antidoping (PMA). Esso è costituito innanzitutto dal Codice e dagli standard internazionali. Swiss Olympic e Antidoping Svizzera sono vincolate contrattualmente nei confronti dell’AMA ai fini di un’applicazione del PMA in Svizzera.
L’assemblea dei delegati di Swiss Olympic, il cosiddetto parlamento sportivo, emette lo Statuto sul antidoping. Esso rappresenta l’applicazione del codice. L’articolo 2 dello Statuto definisce infine le violazioni contro le disposizioni antidoping; al contrario della succitata legge federale, lo Statuto pone l’accento sul sanzionamento degli atleti che ricorrono al doping e non del rispettivo ambiente (senza escludere quest’ultimo dal rispettivo campo d’applicazione). L’articolo 10 dello Statuto definisce le sanzioni applicate alle violazioni di cui all’articolo 2.
Antidoping Svizzera emette le disposizioni esecutive relative allo Statuto sul doping. Esse rappresentano l’applicazione degli standard internazionali nei settori delle domande di esenzione ai fini terapeutici oltre che dei controlli. Inoltre Antidoping Svizzera stila ogni anno la Lista del doping. Essa rappresenta l’applicazione degli standard internazionali relativi alle liste.
Lo Statuto sul doping e le sue disposizioni esecutive, tramite una delegazione in quest’ultimo caso, sono vincolanti per tutte le associazioni collegate a Swiss Olympic, e quindi anche per i rispettivi atleti.
Anche le associazioni internazionali applicano il PMA. Lo Statuto sul doping e le rispettive disposizioni esecutive sono le norme delle associazioni internazionali vincolanti per le associazioni nazionali e i rispettivi atleti. In caso di disposizioni discordanti, esse hanno fondamentalmente la precedenza sullo Statuto e le disposizioni esecutive.