Statuto sul doping
Il 15 novembre 2008, il Parlamento dello Sport ha approvato la revisione dello Statuto sul doping di Swiss Olympic. Esso rappresenta il documento attuativo del Codice dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA) per la Svizzera. Nella sua parte introduttiva definisce gli organi preposti alla lotta contro il doping nel nostro Paese: Antidoping Svizzera e la Camera disciplinare di Swiss Olympic per i casi di doping. Lo Statuto rivisto è entrato in vigore il 1° gennaio 2009.
Indice delle principali disposizioni dello Statuto:
- Art. 2 Violazioni
- Art. 5 Controlli antidoping
- Art. 7 Gestione dei risultati
- Art. 8 Campo d’applicazione
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 13 Rimedi giuridici
- Art. 14 Riservatezza
- Art. 15 Riconoscimento reciproco
- Art. 19 Obblighi delle federazioni e dei rispettivi membri
Qui di seguito riportiamo alcune delle principali novità previste dallo Statuto:
- Il mancato rispetto dell’obbligo di notifica per tre volte nell’arco di 18 mesi costituisce una violazione delle disposizioni antidoping. Durata minima della sospensione: un anno.
- Tutte le sostanze proibite sono considerate “sostanze specifiche”, ad eccezione degli anabolizzanti, degli ormoni nonché di determinati stimolanti, antagonisti ormonali e ormoni modulatori.
- Una sospensione provvisoria è già possibile / obbligatoria in caso di positività del campione A.
- Si applica una maggiore flessibilità nella commisurazione della pena in presenza di circostanze straordinarie, pene inasprite in presenza di aggravanti e una regolamentazione più chiara per i casi di violazione ripetuta.
Le definizioni e i commenti costituiscono parte integrante dello Statuto antidoping. Per semplificare la leggibilità del documento sono stati inseriti negli allegati.