Esenzione a fini terapeutici (EFT)
L’iter per l’inoltro di un’esenzione a fini terapeutici (EFT) è disciplinato dalle disposizioni esecutive di Antidoping Svizzera. Queste corrispondono agli Standard internazionali per l'esenzione a fini terapeutici (International Standard for Therapeutic Use Exemptions – ISTUE).
Per la Svizzera vigono le seguenti disposizioni:
(Gli atleti appartenenti al gruppo di controllo registrato (RTP) di certe federazioni internazionali possono essere sottoposti ad altre regole. Questo vale anche nell’ambito di manifestazioni internazionali organizzate dalle federazioni in questione.)
Atleti che devono assumere sostanze vietate o ricorrere a metodi proibiti hanno la possibilità di presentare una domanda di esenzione a fini terapeutici. In virtù dell’EFT concessa, l’atleta potrà fare ricorso a sostanze o metodi vietati inseriti nella Lista delle sostanze e dei metodi proibiti (Lista del doping, pubblicata da Antidoping Svizzera in tedesco e in francese). La domanda di EFT viene esaminata da un’apposita commissione istituita da Antidoping Svizzera.
L’iter per l’inoltro di una domanda di EFT dipende dall’eventuale appartenenza al rispettivo gruppo di controllo.
L’EFT è concessa anteriormente solo se vengono rispettate le seguenti condizioni:
- La domanda di EFT dev’essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell’inizio del trattamento.
- La sostanza o il metodo proibiti sono essenziali ai fini della cura e non esiste alcuna alternativa terapeutica adeguata.
- L'uso terapeutico non produce un miglioramento delle prestazioni, se non quello attribuibile al ripristino dello stato di salute normale, come è legittimo attendersi dopo il trattamento di una patologia accertata da un medico.
- Il ricorso alla sostanza o al metodo per cui si fa domanda non dev’essere finalizzato ad aumentare il livello di ormoni endogeni normalmente collocati a limiti inferiori.
- La terapia per cui si richiede l’EFT non deve essere mirata a eliminare le conseguenze di un precedente uso non terapeutico di sostanze dopanti.
Una domanda di EFT può essere presentata a posteriori:
- In caso di trattamenti d’urgenza.
- Qualora un atleta non sia inserito né nel RTP/sport di squadra 1 né nel NTP/sport di squadra 2.
- Per trattamenti dell’asma con terbutalina o salbutamolo somministrati per via inalatoria se la dose supera 1660mcg/giorno, per il formoterolo 36 mcg/giorno qualora l’atleta non sia inserito nel RTP/sport di squadra 1.
- Attenzione: benché le domande di EFT possano essere inoltrate a posteriori, gli esami medici e la documentazione relativa devono essere eseguiti prima di iniziare il trattamento con una sostanza o un metodo proibiti. La commissione preposta alle EFT non accetterà la domanda con effetto retroattivo, se gli esami medici necessari non sono stati effettuati prima dell'inizio della terapia (eccezione: i casi urgenti).
Le atlete e gli atleti possono richiedere un’EFT in qualsiasi momento. Qualora non appartengano a un gruppo di controllo tenuto a inoltrare domanda in via preventiva, ma decidano comunque di seguire questa procedura, Antidoping Svizzera potrà addebitare loro un contributo spese di CHF 150.00 esclusiva IVA.
Talvolta i trattamenti sottoelencati possono generare degli interrogativi. Le seguenti sostanze non sono vietate nello sport e non necessitano quindi un’EFT:
- salbutamolo per inalazione fino a 1600 mcg/giorno
- salmeterolo per inalazione
- formoterolo per inalazione fino a 36 mcg/giorno
- L’utilizzo di glucocorticoidi in somministrazione intraarticolare, periarticolare, peritendinosa, peridurale, intradermica e topica, o inalatoria (è vietato l’uso per via orale, intravenosa, intramuscolare, o rettale)
- Le iniezioni di ferro fino a 50 ml/6 ore
Procedura di presentazione:
- Verificare a quale gruppo di controllo si fa riferimento. La federazione competente fornisce informazioni sull’appartenenza a un gruppo di controllo.
- Richiesta anteriore: una domanda EFT dev’essere inoltrata, unitamente alla necessaria documentazione medica, almeno 30 giorni prima dell’inizio del trattamento.
- Richiesta a posteriori: in caso d’un trattamento urgente o se Antidoping Svizzera dopo aver ricevuto i risultati delle analisi richiede che una domanda di EFT completa sia inoltrata. La domanda EFT dev’essere presentata unitamente alla documentazione medica entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di Antidoping Svizzera.
- La commissione competente farà pervenire all’atleta la propria decisione in forma scritta, di norma entro 30 giorni.
Altri aspetti importanti:
Gli atleti devono conservare una copia del formulario inoltrato nonché la conferma di ricezione di Antidoping Svizzera.
L’atleta ha il diritto di sottoporre al giudizio dell’AMA un’eventuale domanda respinta. L’AMA, a propria volta, ha il diritto di verificare le esenzioni concesse ed eventualmente di revocarle.
Le domande vanno inoltrate all’indirizzo seguente:
Antidoping Svizzera
Casella postale 606
3000 Berna 22
Fax: 031 359 74 49