Basi giuridiche

Le basi giuridiche a favore di uno sport pulito si fondano su leggi di diritto pubblico e su regolamenti di diritto privato sportivo. Le norme previste dal Codice mondiale antidoping e dallo Statuto sul doping di Swiss Olympic (Statuto sul doping) costituiscono parte integrante delle regole generali dello sport e tutelano il diritto delle atlete e degli atleti a competizioni in un ambiente privo di doping.

Gesetze

Diritto privato

Programma mondiale antidoping

L’obiettivo del Programma mondiale antidoping (PMA) è di salvaguardare lo “spirito dello sport”. Armonizza le misure per la lotta al doping nello sport ed è in vigore in tutte le nazioni e le discipline sportive che sono soggette al PMA. I firmatari del Programma sono le federazioni sportive internazionali, le organizzazioni nazionali antidoping, i comitati olimpici nazionali, nonché le organizzazioni di eventi importanti (p. es. CIO e FISU).

Il Codice mondiale antidoping e gli Standard internazionali sono gli elementi principali del PMA.

Codice Mondiale Antidoping

Il Codice è il fondamento della lotta internazionale contro il doping. Lo si potrebbe infatti definire la costituzione dello sport pulito. Detto Codice è stato redatto tenendo conto dei principi della proporzionalità, dei diritti umanie e della salute pubblica.

Otto Standard internazionali, che sono applicabili a livello mondale, definiscono le norme del Codice mondiale antidoping.

Statuto sul doping di Swiss Olympic

Con lo Statuto sul doping di Swiss Olympic viene attuato il Codice mondiale antidoping in Svizzera. In quanto al contenuto è praticamente identico al Codice e costituisce le basi uniformi per l’applicazione delle norme antidoping in Svizzera. Gli Standard internazionali dell’AMA sono menzionati, per la Svizzera, nelle prescrizioni d’esecuzione di Swiss Sport Integrity, laddove questo è ritenuto necessario.

Statuto sul doping di Swiss Olympic

Diritto pubblico

Costituzione federale

L’articolo 68, capoverso 1 della Costituzione federale stabilisce che “la Confederazione promuove lo sport”. Basandosi su questa disposizione, la Confederazione vuole contrastare gli aspetti negativi dello sport e lottare contro il doping.

Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo)

La Legge federale sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (<LPSpo) e la relativa ordinanza (OPSpo) puniscono chi fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna a terzi o possiede prodotti dopanti, nonché mezzi per l’applicazione di metodi proibiti. Ciò significa che le autorità di perseguimento penale procedono con indagini, mentre i tribunali statali pronunciano le relative sentenze. L’entità della pena spazia da una multa fino a una pena detentiva:

La fabbricazione, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito o il possesso di prodotti destinati unicamente al consumo personale è esente da pena. Tuttavia, l'importazione di qualsiasi quantità di sostanze dopanti rimane vietata ai sensi dell'articolo 20. Indipendentemente da un procedimento penale, la polizia può in ogni caso confiscare tutte le sostanze dopanti e trasmetterle a Swiss Sport Integrity per la valutazione e la distruzione.

Autorità di perseguimento penale

Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)

La Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) screa, tra altro, la base legale per il trattamento elettronico e lo scambio di dati personali a cura di Swiss Sport Integrity nella lotta contro il doping.

Convenzioni internazionali

La legislazione in Svizzera si fonda su due convenzioni internazionali: la Convenzione contro il doping del Consiglio d’Europa e la Convenzione internazionale contro il doping nello sport dell’UNESCO.

La Convenzione del Consiglio d’Europa è considerata la prima regolamentazione vincolante sul piano del diritto internazionale in materia di lotta al doping. Il 16 novembre 1989 gli stati membri del Consiglio d'Europa con altri Stati hanno stipulato la Convenzione per la lotta al doping. Nella Convenzione del Consiglio d'Europa le parti s'impegnano ad adottare i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni della Convenzione nell'intento di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport. In Svizzera la Convenzione è in vigore dal 1° gennaio 1993.

La Convenzione UNESCO viene considerata il primo trattato mondiale contro il doping sul piano del diritto internazionale pubblico. Il 19 ottobre 2005 la Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha sottoscritto la Convenzione internazionale contro il doping nello sport. La finalità e la struttura della Convenzione dell'UNESCO si ispirano largamente a quelle della Convenzione del Consiglio d'Europa. In Svizzera la Convenzione è in vigore dal 1° gennaio 2008. La Convenzione contiene 2 allegati, che costituiscono parte integrante della Convenzione stessa. L'Allegato I contiene l'attuale Lista del doping del Codice Mondiale Antidoping. L'Allegato II contiene lo Standard internazionale per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici nella sua forma attuale.